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NON CONVIENE MENTIRE SULLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
La risoluzione 33/E, illustra i casi in cui si decade dal beneficio previsto dalla Legge 342 del 2000, che prevede, per il trasferimento di un immobile oggetto di successione o donazione, l'applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale a favore di tutti gli eredi o donatari, a patto che almeno uno di loro possieda i requisiti per usufruirne. In caso di falsa dichiarazione da parte del contribuente per ottenere l'agevolazione prima casa, il beneficio decade per tutti i soggetti coinvolti. La risoluzione spiega, che se la dichiarazione è mendace, non sussistono all'origine i requisiti per ottenere l'agevolazione e quindi non spettando al dichiarante, non compete neanche agli altri eredi o ai donatari. Le sanzioni, sono applicabili soltanto al beneficiario che si è reso colpevole di falsa dichiarazione. Agevolazione non applicabile anche nel caso in cui il dichiarante non trasferisce la residenza entro 18 mesi dall'acquisizione. In questo caso il recupero dell'imposta e il pagamento delle sanzioni sono soltanto per il beneficiario dichiarante, in quanto è il suo inadempimento la causa della decadenza del beneficio.
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