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IVA RECUPERATA DALL'ACQUISTO DELLA CASA.
L'Agenzia delle entrate con la circolare 7/E del 4 aprile 2017, chiarisce che si puo' detrarre dall’Irpef lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari nuove aventi destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese di costruzione.
La detrazione è quindi ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi (vedi l'articolo 1, comma 56, legge n. 208 del 2015). Non è però possibile fruire della detrazione dell’Iva relativa ad acconti eventualmente corrisposti nel 2015 o in anni precedenti poiché in quell’anno l’agevolazione non era vigente (vedi la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 maggio 2016, punto 10.3). È possibile, invece, fruire della detrazione per l’Iva corrisposta sugli acconti pagati nel 2016, sempreché il preliminare di acquisto sia stato registrato e il rogito sia stipulato entro il 2017, in quanto nel 2016 l’agevolazione era vigente e la detrazione è stata prorogata anche per gli acquisti di abitazioni avvenuti nel 2017.
Assoproprietari Bologna è a disposizione per ogni chiarimento
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