ARTICOLI
CONSULENZE
- Fiscali
- Legali
- Notarili
- Immobiliari
- Tecniche
- Condominiali
- Mutui
- Tipologie di Contratti
SERVIZI
- Contratti di locazione
- Gestione completa dei contratti
- Fiscali
- Tecniche
IL PERCORSO PER LA COMPRAVENDITA
Una volta scelta la propria casa, l'acquirente formula al proprietario una proposta di acquisto dove viene indicato il prezzo offerto e le tempistiche per la stipula del rogito. Solitamente al momento della proposta di acquisto l’acquirente versa un assegno come acconto.
La proposta che viene formulata dall’acquirente è irrevocabile e, una volta che il proprietario sottoscriverà la proposta "per accettazione", diventa a tutti gli effetti un contratto vincolante.
La proposta non è obbilgatoria si può anche stipulare direttamente il contratto preliminare.
Il preliminare o compromesso è il contratto con il quale le parti si obbligano a stipulare successivamente una vendita, della quale si accordano già degli elementi essenziali. Deve essere fatto per iscritto, datato e firmato da chi vende e da chi compra.
Il preliminare deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla firma.
Il costo della registrazione è di Euro 168,00, è' inoltre dovuta l'imposta di registro in ragione del 3% sugli acconti di prezzo e dello 0,5% sulla caparra. Questi ultimi importi sono detraibili dalle imposte dovute in occasione della registrazione del rogito notarile.
Se il rogito sarà soggetto ad IVA, il preliminare viene registrato con il pagamento dell'imposta fissa di Euro 168,00 ed unicamente lo 0,5 % sulla caparra. Quest' importo non sarà però detratto in occasione della registrazione del rogito.
Solo se il preliminare viene fatto dal notaio e quindi trascritto nei registri Immobiliari, il compratore può essere tranquillo che da quel momento il bene da lui scelto non può essere venduto che a lui, nè può essere colpito da gravami.
Al fine di evitare false dichiarazioni sul prezzo per eludere le tasse è stata emanata la norma sul "prezzo valore" che consente la tassazione del trasferimento degli immobili sulla base del loro valore catastale, indipendentemente dal valore indicato nell'atto.
La norma riguarda i beni immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze (come box e cantine) e vale anche per gli acquisti di abitazioni che non godono delle agevolazioni "prima casa".
Il “prezzo valore” si applica agli atti del diritto di proprietà, ma anche agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali parziali e di godimento (come la nuda proprietà e l'usufrutto).
ARTICOLI
CONSULENZE
- Fiscali
- Legali
- Notarili
- Immobiliari
- Tecniche
- Condominiali
- Mutui
- Tipologie ci Contratti
SERVIZI
- Contratti di locazione
- Gestione completa dei contratti
- Fiscali
- Tecniche