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IL MEDIATORE DEVE FARE LE VERIFICHE SULL’IMMOBILE, SENTENZA CASSAZIONE.

La Cassazione ha precisato che sul mediatore grava l'obbligo di verificare tutte le informazioni a lui note e comunque conoscibili, puntualizzando che tale professionista non può limitarsi a trasmettere informazioni non verificate violando, in tal modo, il principio sancito dall'art. 1759 del codice Corte di Cassazione 10.4.2015, n°7178 La terza sezione civile della Corte di Cassazione ha elencato quelli che sono gli obblighi che il mediatore professionale è tenuto a rispettare secondo i principi sanciti dal codice civile e dalla stessa giurisprudenza che possono essere così sintetizzati:

  • Il mediatore professionale ha l'obbligo di verificare tutte le informazioni a lui note o comunque acquisibili secondo l'uso della diligenza professionale del caso;
  • il mediatore non può limitarsi a trasmettere informazioni non verificate;
  • In caso di inadempimento la colpa del mediatore è presunta ed incombe sul mediatore l'obbligo di provare o l'inesistenza dell'inadempimento o la non imputabilità del fatto a sé.

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