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CREDITO D'IMPOSTA PER RIACQUISTO PRIMA CASA

Per coloro che rivendono l'immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni previste per la prima casa.è previsto un credito d' imposta. Affinché si possa godere di tale credito è necessario che entro un anno dalla vendita venga acquistata una nuova abitazione non di lusso da adibire a prima casa. L' agevolazione corrisponde all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'Iva, corrisposta al momento del primo acquisto. Tale cifra non può comunque in ogni caso essere maggiore all'imposta di registro o all'Iva dovuta in relazione al secondo acquisto. Puo' usufruire del credito d'imposta anche chi ha acquistato l'abitazione con atto soggetto ad Iva anteriormente al 22 maggio 1993 (che quindi non ha formalmente usufruito delle agevolazioni "prima casa") ma comunque non prima dell'entrata in vigore della legge n. 168 del 1982. In tal caso e' pero' richiesto che l'acquirente, gia' allora, fosse in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della "prima casa". Il credito d' imposta può essere utilizzato in diversi modi:

  • in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto; 
  • in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; 
  • in diminuzione dell'Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentarsi successivamente al nuovo acquisto, ovvero alla dichiarazione da presentare nell'anno in cui e' stato effettuato il riacquisto stesso; 
  • in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari 

Per poter usufruire di tale agevolazione è necessario esprimere la propria volonta' attraverso apposita dichiarazione da inserire nell' atto di acquisto della nuova abitazione da adibire a prima casa.

Il credito d'imposta non spetta se: 

  • il contribuente è decaduto dall'agevolazione "prima casa" in relazione al precedente acquisto, il credito d'imposta per il riacquisto non spetta nelle seguenti ipotesi:
  • il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioe' usufruire del beneficio "prima casa"; 
  • il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti "prima casa"; 
  • l'immobile alienato e' pervenuto al contribuente per successione o donazione, salvo il caso in cui sul trasferimento siano state pagate le relative imposte.

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