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COMPRAVENDITA IMMOBILI: ANCHE IL VENDITORE RISPONDE PER ROVINA E GRAVI DIFETTI EX ART. 1669 C.C.

Questo è quanto emerge da una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 18891 del 28/07/2017, nella quale viene affermata la responsabilità del venditore ex art. 1669 c.c. nel caso in cui quest'ultimo prima della vendita abbia fatto eseguire, sotto la propria direzione e controllo, lavori di ristrutturazione e/o interventi manutentivi provocando danni all'immobile compravenduto.

 In particolare, i Giudici di Legittimità hanno richiamato l’orientamento secondo cui l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista tra le norme in materia di appalto, potrà essere esercitata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente nei confronti del venditore che abbia esercitato un potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice.

 Pertanto, l'acquirente, oltre alle garanzie previste per la vendita di cui al codice civile, potrà valutare la responsabilità ex art. 1669 c.c. chiamando in causa il venditore a seconda del caso concreto e della titolarità dei lavori effettuati.

 Avv. Andrea Piro

Coordinatore Centro Studi Assoproprietari

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