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AGENTI IMMOBILIARI: SI AVVICINA IL TERMINE ULTIMO PER AGGIORNARE LA POSIZIONE
Il 30 settembre 2013 è il termine ultimo per aggiornare la posizione nel registro delle imprese o nel rea presso la camera di commercio per gli iscritti all'ex ruolo, chi non adempie agli obblighi di legge non solo dovrà pagare una multa salata, ma dovrà restituire anche le provvigioni percepite per l'attività svolta.
Soggetti interessati
L'obbligo di aggiornamento riguarda le imprese e le persone fisiche iscritte nel soppresso ruolo di agenti di affari in mediazione. ne sono esclusi i soggetti che hanno comunicato l'inizio attività a partire dal 12 maggio 2012 o chi, pur essendo in possesso dei requisiti (come ad esempio il superamento dell'esame) non risulta iscritto nell'ex ruolo. quest'ultimi, quando decidano di iniziare dovranno presentare una scia e potranno intraprendere da subito l'attività.
La soppressione dell'ex ruolo (istituito con la legge 39 della legge 39 del 3 febbraio 1989)è stata decisa dal dlg 59 del 26 marzo 2009, in recepimento della cosiddetta direttiva bolkestein. la scadenza inizialmente prevista per il traghettamento degli agenti immobiliari dal vecchio ruolo ai nuovi registi inizialmente prevista per il 12 maggio 2013 è stata poi prorogata (d.m. 24 aprile 2013) al 30 settembre 2013.
Procedura di aggiornamento
Entro lunedì 30 settembre le imprese di mediazioni attive, i titolari (se si tratta di impresa individuale) o gli amministratori (se si tratta di società) devono compilare e inoltrare per via telematica l'apposito modulo (modello mediatori- alla- sezione "aggiornamento ri/rea),
anche le persone fisiche inattive che non svolgono attività presso alcuna impresa però risultano iscritte nel soppresso ruolo degli agenti di affari in mediazione alla data del 12 maggio 2012 devono aggiornare la posizione. dovranno infatti compilare la sezione "iscrizione apposita sezione (transitorio) del modello "mediatori", una sorta di parcheggio a pagamento se si vuol conservare il requisito professionale
Multe e mancata provvigione
Il mediatore che dalle verifiche svolte dovesse risultare abusivo perché privo dei requisiti o per mancato aggiornamento dei dati non potrà richiedere nessun compenso per l'attività svolta, sarà inibito dal proseguire la stessa e sarà tenuto anche alla restituzione delle provvigioni percepite e non solo, sarà punito con una sanzione amministrativa di una somma compresa tra i 75000 e i 15000 euro, chi per tre volte incorre nelle sanzioni amministrative previste sarà soggetto anche alle sanzioni penali, ovvero, la reclusione fino a sei mesi o la multa da 103 a 516 euro
Fonte:idealista.it
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